Art. 6.
(Compiti dei comuni).

      1. I comuni possono provvedere:

          a) alla redazione, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di piani regolatori dell'illuminazione, finalizzati a disciplinare le nuove installazioni in conformità ai requisiti stabiliti dalla presente legge e ad adeguare ad essa le installazioni esistenti;

          b) all'adozione, limitatamene ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di regolamenti per la realizzazione e la gestione degli impianti pubblici e privati di illuminazione esterna e per

 

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l'adeguamento degli impianti pubblici e privati esistenti;

          c) all'emanazione, in via transitoria e nelle more dell'entrata in vigore della legge regionale o delle province autonome di cui all'articolo 4, comma 4, una disciplina per la migliore applicazione, nel territorio comunale, dei princìpi di riduzione dell'inquinamento luminoso e di contenimento dei consumi energetici derivanti dall'illuminazione esterna, con specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle licenze edilizie;

          d) alla promozione dell'utilizzo di impianti globalmente efficienti e funzionali all'ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione degli impianti di illuminazione;

          e) alla previsione dell'obbligo di subordinare l'installazione di nuovi impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, o la ristrutturazione di quelli esistenti ovvero la sostituzione parziale, al rilascio di specifica autorizzazione da parte del sindaco, secondo le modalità di cui all'articolo 13;

          f) all'effettuazione di controlli periodici attuati di propria iniziativa o su richiesta degli osservatori astronomici e astrofisici nonché delle associazioni interessate alla salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento luminoso, al fine di garantire il rispetto e l'attuazione della presente legge sui territori di propria competenza da parte di soggetti pubblici e privati;

          g) all'individuazione, anche tramite i comandi di polizia municipale, di apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale ed autostradale, in quanto responsabili di potenziali fenomeni di abbagliamento o distrazione per i veicoli in transito e alla disposizione di immediati interventi di normalizzazione, nel rispetto dei criteri prescritti dalla presente legge;

          h) alla vigilanza sul rispetto delle misure stabilite per gli impianti di illuminazione esterna dagli articoli 7 e 10 e dalle previsioni degli strumenti di regolazione

 

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urbanistica di cui alle lettere a) e b) del presente comma;

          i) all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 8 e 11, i cui proventi sono impiegati per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione ai parametri definiti dalla presente legge.

      2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni possono integrare il proprio regolamento edilizio con specifiche disposizioni relative alla disciplina delle nuove installazioni e all'adeguamento delle installazioni esistenti, in conformità con gli articoli 7 e 10 e con le previsioni degli strumenti di regolazione urbanistica di cui al citato comma 1, lettere a) e b).